Nel 1971 non era raro vedere una citazione per travestitismo. La norma fascista, del 1931, è ancora oggi in vigore, anche se per fortuna raramente applicata.
Il DDL405 prevede la seguente modifica:
All’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita».
Le persone transessuali non saranno più perseguibili da questa legge, ma che ne è di tutte le persone gender non conforming, travestiti e crossdresser?
Speriamo di poter affrontare questo punto presto, durante la discussione in commissione. Aspettando quel momento continuiamo a firmare: http://goo.gl/BFjLxD
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