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giovedì 18 dicembre 2014

La Consulta deciderà sui requisiti per rettificare il sesso Riattribuzione del genere anagrafico senza operazione né sterilizzazione

Poiché il tribunale competente dipende dalla residenza, ci si può trovare davanti un giudice che concede una nuova identità anche solo sulla base di trattamenti ormonali oppure un giudice che va addirittura a sindacare la qualità della ricostruzione plastica del fallo.

Secondo il collegio tridentino «l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale ovvero di riattribuzione chirurgica del sesso, costituisce tuttavia una grave ed inammissibile limitazione al riconoscimento del diritto all’identità di genere». Sul fronte del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Costituzione, il Tribunale osserva che «sia il trattamento ormonale sia la RCS, sono - notoriamente - molto rischiosi per la salute umana». Aggiunge, infine, che «una volta che lo Stato riconosce il diritto della persona a cambiare il proprio sesso anagrafico, subordinare l'esercizio di tale diritto alla sottoposizione della persona a dolorosissimi e pericolosissimi trattamenti sanitari dalla stessa non voluti, significa pretendere da lei di commettere un atto di violenza sul proprio corpo», concludendo con l’affermazione per cui «non sembra consentito al legislatore ordinario subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l'esercizio, fino a vanificarlo».

Testo completo
Comunicato stampa dell'associazione radicale Certi Diritti
Il testo dell'ordinanza

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