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mercoledì 22 luglio 2015

Nuove interpretazioni, solite oppressioni


L’Italia esulta per la sentenza 15138-15 della cassazione, che uniforma l’orientamento da seguire per tutti i tribunali italiani qualora una persona transessuale chieda il cambio dell’indicazione anagrafica di sesso e nome senza essersi sottoposta ad interventi chirurgici. In pratica, da oggi, nessun tribunale italiano può decidere di interpretare quel “caratteri sessuali” del primo articolo della 164/82(1) con caratteri sessuali primari, quindi neo-pene o neo-vagina. Chiunque abbia ottenuto con la terapia ormonale una presentazione dell’altro sesso può chiedere ed ottenere la rettifica all’anagrafe.
Questa sentenza, ottenuta con un lavoro di anni, come la precedente che dichiara incostituzionale lo scioglimento del matrimonio per le persone transessuali che rettificano il proprio sesso, sono entrambe frutto del lavoro dall’associazione Avvocatura diritti LGBTI Rete Lenford che si occupa egregiamente della tutela giudiziaria delle persone omosessuali, transessuali e intersessuali.
Mi interessa in particolar modo citare questi passi della sentenza:
“Chiedere un trattamento sanitario obbligatorio è lesivo della dignità e del principio che permea i diritti costituzionali fondamentali del primato della persona [..] essere sterile non può essere una condizione ineliminabile per la rettificazione degli atti anagrafici perché la legge non lo prevede espressamente, il giudice non può aggiungere tale condizione attesa la riserva di legge di cui all’art. 32 cost.; in ogni caso sarebbe violata la dignità della persona umana [..] il giudice in tal modo travalica i suoi poteri ritenendo inopportuno ciò che il legislatore non ha neanche preso in considerazione”.
“L’interpretare quel caratteri sessuali come primari restringe ingiustificatamente le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l’identità personale, l’autodeterminazione, l’integrità psico-fisica e il benessere psicosociale [..] l’identità di genere è un profilo rilevantissimo, anzi costitutivo dell’identità personale. Lo Stato non può incidere in senso restrittivo sull’esplicazione di tale profilo [..] deve ritenersi fortemente lesivo del diritto costituzionale all’identità personale dover evidenziare il contrasto tra dati anagrafici e la rappresentazione esterna (oltre che la percezione interiore) di un genere diverso”.
“si censura in particolare la parte di sentenza nella quale la corte afferma che dopo il riconoscimento dell’appartenenza al genere femminile, attesa la non completa irreversibilità del processo, si potrebbe nuovamente mutare lo stesso”
“il diritto all’autodeterminazione è inviolabile e non può essere compreso neanche da uno dei tre poteri dello Stato, nel senso che alcuno potrà sostituirsi al ricorrente per stabilire se sia o meno opportuno modificare i propri caratteri sessuali primari al fine di vedere rispettata anche dai terzi la propria identità personale”.
“Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilità personale della scelta”.
“l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Quello che PALESEMENTE la corte di cassazione sta dicendo è che si è perpetuata un’oppressione contro le persone transessuali che va contro il loro diritto di autodeterminazione, di integrità psicofisica, di rispetto della propria identità personale. Più giudici hanno travalicato i propri poteri sentenziando contro i diritti costituzionali e tessendo una legislazione che non c’è mai stata. Di fatto questi giudici hanno messo la propria transfobia davanti ai diritti delle persone che si son trovati a dover giudicare. Il problema c’è e resta: finché per la rettifica anagrafica sarà richiesto il riconoscimento giudiziale, e non per via amministrativa, ci sarà sempre un giudice che deve interpretare delle carte e, in base a cosa non si sa, dichiarare l’irreversibilità personale della scelta, l’univocità del percorso e la compiutezza dell’approdo finale. Come questo non può stridere con altre parti della sentenza, dove vengono dichiarate l’inviolabilità del diritto all’autodeterminazione e l’importanza dell’identità di genere come profilo costituitivo dell’identità? Come ci si autodetermina se la transessualità, la disforia di genere, viene ancora trattata dalla legge come una patologia da risolvere? E come può l’identità di genere, che prevede il sentirsi appartenente al genere maschile, femminile o qualcosa di diverso da queste due polarità, essere conciliabile con la compiutezza dell’approdo finale? Ri-transizionare verso il genere di nascita, cosa per altro credo rarissima, non rientra comunque nel concetto di identità personale? Che ne sarà dei tempi morti che intercorrono tra l’inizio della terapia ormonale e il giudizio del tribunale? Questi non ledono il diritto costituzionale all’identità personale? Quando sarà prevista la possibilità di mutare i caratteri sessuali come ci pare, anche con le sole chirurgie e senza alcun trattamento ormonale in Italia? Perché una persona gender variant che non desidera sottoporsi ad alcun trattamento non può mutare le proprie generalità se queste gli causano malessere psicosociale?  Ed una persona intersessuale, la cui identità sessuale è stata scelta alla nascita da medici e genitori, non dovrebbe aver diritto di scegliersela quando questa si manifesta palesemente? E sul malessere psicosociale, che ne è dello stabilire prassi in difesa delle persone transessuali dalla transfobia che impedisce l’accesso al lavoro e ad una vita sociale soddisfacente? Quando saremo coscienti che tutte le figure con potere di veto sulla transizione sono contro i diritti garantiti dalla costituzione, e non solo chi voleva obbligare a trattamenti mutilanti e sterilizzanti le persone transessuali?
Oggi si è solo aperta una scorciatoia per uscire prima dall’oppressione che lo stato attua sulle persone trans*, non è affatto terminata l’oppressione. Nessuno ha messo in discussione il potere di quel solo uomo (o donna) che scrive una relazione di disforia di genere, di quel solo uomo (o donna) che decide se e quando concedere o meno i documenti rettificati, di quel solo uomo (o donna) che valuta il nostro profilo medico-psichiatrico e che può ascrivere qualsiasi nostro problema o perplessità, anche politica, ad una “non completamente realizzata transizione”. Il lavoro che le associazioni per i diritti delle persone trans* ed intersessuali devono fare è lo stesso di prima, la recettività del parlamento alle nostre problematiche anche, le spese legali da affrontare le stesse. Giustissimo che un’associazione votata alla tutela giudiziaria delle persone LGBTI agisca aprendo spiragli di libertà dentro i tribunali, ma che ne è di tutte le altre associazioni che dicono di occuparsi dei diritti delle persone TI? Cosa ci fanno sul carro dei principi del foro, quando dovrebbero impegnarsi nella consacrazione del vero diritto all’autodeterminazione, abbattendo qualunque ostacolo alla libertà personale che ci si para davanti? Il cambiamento deve inevitabilmente prima passare per una presa di coscienza, quella di sentirsi appartenenti e/o difensori di una fetta di popolazione oppressa, solo in quel momento vedremo realizzarsi la modifica di prassi e leggi. Io aspetto quel momento, il momento in cui inizierà la liberazione delle persone TI dal sistema patriarcale e sessista vigente.
(1)”La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali
 **pubblicato su anguane http://anguane.noblogs.org/?p=2651