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giovedì 10 aprile 2014

se la coppia non scoppia

Con ordinanza n. 14329/2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la legge n. 164 del 1982 sia sospetta di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedrebbe lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi. Il “divorzio imposto” ai coniugi contro la loro volontà configura «una compressione del tutto sproporzionata dei diritti della persona legati alla sfera relazionale intersoggettiva».
«le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell’autodeterminazione» (Articolo29).


Il disegno di legge 405 prevede che lo scioglimento del matrimonio non sia automatico al momento del cambio anagrafico delle generalità del coniuge che transiziona.

Attualmente il coniuge transessuale è libero di compiere il percorso di adeguamento di genere, intervento di riassegnazione chirurgica compreso, ma non di chiedere il cambio anagrafico di sesso e nome, perché questo comporterebbe, appunto, lo sciogliemento del matrimonio. Scioglimento non significa annullamento, ma divorzio forzato. In caso la coppia volesse comunque separarsi non cambierebbe assolutamente nulla, ma cambierebbe molto per quelle coppie che vogliono continuare il loro felice matrimonio.



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